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Gli indici di allerta esterni del Codice della crisi in vigore dal 1° gennaio 2022.
  • Postato il 24 February, 2022
  • di Dott. Nicolò Castello, Commercialista e Revisore Legale, MPHIM+ Author
Gli indici di allerta esterni del Codice della crisi in vigore dal 1° gennaio 2022.

Il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 ha disposto che il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d. lgs 14/2019) entra in vigore il 16/05/2022, salvo:

- gli artt. 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 del d. lgs 14/2019) che entrano in vigore il 16/03/2019;

- il titolo II della Parte prima (procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, che entra in vigore il 31/12/2023 (artt. 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 e 25 del d. lgs 14/2019).

Rispetto a quanto precedentemente previsto dal d.l. 118/2021, con gli art. 30-ter e 30 sexies della L. 233/ 2021[1], viene di fatto reintrodotto e anticipato il sistema di allerta esterna dei creditori pubblici qualificati (INPS, Agenzia delle Entrate e agente della riscossione), ponendo obblighi di segnalazione a carico di quest’ultimi, all’indirizzo dell’imprenditore e dell’organo di controllo se nominato.

L’articolo 30-ter prevede l’interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa e altre banche di dati.

Essa è collegata alla Centrale dei rischi della Banca d’Italia e alle banche di dati dell’Agenzia delle entrate, dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’agente della riscossione.

Ai sensi dell’art. 30-sexies, gli obblighi di segnalazione a carico dei creditori pubblici qualificati all’indirizzo dell’imprenditore e dell’organo di controllo, partiranno entro 60 giorni dall’avveramento delle seguenti condizioni:

INPS:

- debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022

- ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore a:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30% di quelli dovuti nell’anno precedente e all’importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all’importo di euro 5.000;

Agenzia delle Entrate

- debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell’anno 2022

- debito scaduto e non versato relativo all’imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, superiore all’importo di euro 5.000;

Agenzia delle Entrate-Riscossione

- carichi affidati all’agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022

 - l’esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni, superiori, per le imprese individuali, all’importo di euro 100.000, per le società di persone, all’importo di euro 200.000 e, per le altre società, all’importo di euro 500.000.3/2021 (G.U. del 31 dicembre 2021)

La segnalazione all’imprenditore contiene l’invito a chiedere la composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. n. 118 del 2021.

L’imprenditore che non ha adottato gli adeguati assetti di cui all’art. 375 del d.lgs 14/2019, al fine di prognosticare la crisi e quindi il manifestarsi dell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici, rischia di essere intercettato dall’INPS, dall’Agenzia dell’Entrate o dall’agente della riscossione con gli alert esterni sopra dettagliati.

 [1] Lo ha previsto la legge di conversione del decreto legge 152/2021 (legge 233/2021, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2021 e in vigore dal 1° gennaio 2022)